Art. 7.
(Società di persone).

      1. Qualora il mandato di agenzia sia affidato ad una società di persone, si osservano, a tutela dell'affidamento delle parti, le disposizioni del presente articolo.
      2. Nella successione della società di persone nella gestione dell'agenzia ad un agente o coagente divenuto socio della società subentrante, il rapporto di agenzia si considera unico ed ininterrotto ai fini dell'efficacia e dell'applicabilità degli istituti previsti da accordi collettivi.
      3. Nel caso di mutamento della composizione della società, la compagnia assicuratrice preponente ha diritto di recedere dal rapporto con preavviso e per giustificato motivo, qualora mutino le persone dei soci che detenevano la maggioranza delle quote.
      4. Il socio al quale non siano addebitabili comportamenti illegittimi costituenti causa di recesso del preponente, e riferibili a fatto e colpa di altri soci, ha diritto all'integrale percezione delle competenze di fine rapporto, in proporzione alla sua quota sociale.